Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, siano stati eletti dopo avere già svolto due mandati consecutivi.